Art. 41
(ex articolo 35 del TCE)
In vigore dal 26 ott 2012
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39 può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
a)
un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune;
b)
azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Storico versioni
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