Art. 41 · (ex articolo 35 del TCE)

Art. 41

(ex articolo 35 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39 può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune: a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune; b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
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