Art. 11

In vigore dal 25 apr 2005
Il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato alla Costituzione, è modificato come segue: 1. All', paragrafo 1, primo comma: a) la frase di apertura è sostituita dalla seguente: «1. Il capitale della Banca è di 164 795 737 000 EURO; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti (*1): (*1)  Le cifre relative alla Bulgaria e alla Romania sono indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da Eurostat»;" b) Tra le voci relative all'Irlanda e alla Slovacchia si inserisce: «Romania 846 000 000»; e c) tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania si inserisce: «Bulgaria 296 000 000». 2. All', paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro. Un amministratore è inoltre designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: — due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; — due sostituti designati dalla Repubblica francese; — due sostituti designati dalla Repubblica italiana; — due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; — un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese; — un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi; — due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania; — due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia; — tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca; — un sostituto designato dalla Commissione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:acc_2005:pro_1:art_3:sign#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Trattato 12005SP003 — Testo vigente | Portale Normativo