Art. 10
In vigore dal 25 apr 2005
1. L', primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
«Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternativamente quattordici e tredici giudici.».
2. L' del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
«
Il Tribunale è composto di ventisette giudici.».
Storico versioni
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