Art. 40

In vigore dal 25 apr 2005
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:acc_2005:pro_1:art_2:sign#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 40 Trattato 12005SP002 — Testo vigente | Portale Normativo