Art. 39

In vigore dal 25 apr 2005
1.   Se il costante controllo da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis in Bulgaria o Romania è tale da far sorgere il serio rischio che uno di questi Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1o gennaio 2007, il Consiglio può, deliberando all'unanimità sulla base di una raccomandazione della Commissione, decidere di posporre di un anno, al 1o gennaio 2008, la data di adesione di tale Stato. 2.   A prescindere dal paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania di uno o più degli obblighi o requisiti di cui all'allegato IX, punto I. 3.   A prescindere dal paragrafo 1 e fatto salvo l', il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e sulla scorta di una valutazione particolareggiata, effettuata nell'autunno 2005, sui progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo europeo (16) o di uno o più degli impegni o requisiti di cui all'allegato IX, punto II. 4.   Nel caso in cui sia adottata una decisione ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide immediatamente gli adeguamenti al presente protocollo, inclusi gli allegati e le appendici, resisi necessari a seguito della decisione di posticipare la data di adesione.
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