Art. 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli ad alto tenore proteico, aventi tenore proteico calcolato in base al peso a secco superiore al 65 %, comprendenti tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli (compresi tra l'altro i piselli da pieno campo gialli e i piselli da pieno campo verdi), in ogni stato fisico (compresi lo stato solido (ad es. in polvere) e lo stato liquido (in soluzione)), anche testurizzate («proteine di piselli»), attualmente classificate con i codici NC e TARIC seguenti e con i codici addizionali TARIC cui al paragrafo 2 e all'allegato del presente regolamento: ex 3504 00 90 (codice TARIC 3504 00 90 91), ex 2106 10 20 (codice TARIC 2106 10 20 40), ex 2106 10 80 (codici TARIC 2106 10 80 31, 2106 10 80 39 e 2106 10 80 71), ex 2106 90 92 (codice TARIC 2106 90 92 75), ex 2303 10 90 (codice TARIC 2303 10 90 10), ex 2309 10 11 , ex 2309 10 13 , ex 2309 10 15 , ex 2309 10 19 , ex 2309 10 31 , ex 2309 10 33 , ex 2309 10 39 , ex 2309 10 51 , ex 2309 10 53 , ex 2309 10 59 , ex 2309 10 70 , ex 2309 10 90 , ex 2309 90 10 ed ex 2309 90 20 , ex 2309 90 31 (codici TARIC 2309 90 31 12, 2309 90 31 14, 2309 90 31 17, 2309 90 31 19, 2309 90 31 30, 2309 90 31 81 e 2309 90 31 91), ex 2309 90 33 , ex 2309 90 35 , ex 2309 90 39 , ex 2309 90 41 , ex 2309 90 43 , ex 2309 90 49 , ex 2309 90 51 , ex 2309 90 53 , ex 2309 90 59 , ex 2309 90 70 ed ex 2309 90 91 , ex 2309 90 96 (codici TARIC 2309 90 96 31, 2309 90 96 39, 2309 90 96 91 e 2309 90 96 95) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d'origine Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese gruppo Sanjia: — Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd. — Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd 40,5  % 88BQ Yantai Shuangta Food Co. Ltd. 67,4  % 88BR Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 40,5  % Cfr. allegato Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 67,4  % 88ZZ 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di proteine di piselli venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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