Art. 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
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