Art. 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido adipico, attualmente classificato con i codici NC 2917 12 00 (codice TARIC 2917 12 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd
29,1 %
89ZW
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
42,3 %
89ZX
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
31,5 %
Cfr. allegato
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
42,3 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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Procelex:32026R0913#art-1