Art. 1

Art. 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido adipico, attualmente classificato con i codici NC 2917 12 00 (codice TARIC 2917 12 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd 29,1 % 89ZW Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd 42,3 % 89ZX Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 31,5 % Cfr. allegato Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 42,3 % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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