Art. 5
Se i quantitativi assegnati non sono interamente utilizzati entro la fine dell'ottavo mese di un anno contingentale (agosto), il Mercosur ha la facoltà di notificare all'Unione una riassegnazione dei quantitativi inutilizzati nell'ultimo trimestre (dal 1o ottobre al 31 dicembre) dell'anno contingentale. La Commissione pubblica tale notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e attua detta riassegnazione entro l'ultimo trimestre dell'anno contingentale corrispondente.
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