Art. 4
Se il Mercosur notifica all'Unione, almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio di un anno contingentale (al più tardi entro il 30 settembre di ciascun anno civile), i dettagli dell'assegnazione, tra gli Stati parte del Mercosur, dei quantitativi di contingenti tariffari aperti dall'Unione, la Commissione pubblica la notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e se ne avvale ai fini della gestione dei contingenti tariffari nell'anno contingentale a venire e nel successivo. L'assegnazione di cui alla prima frase è valida per almeno 2 (due) anni.
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