Art. 2
Misure transitorie
Misure transitorie
1. I prodotti conformi al regolamento (UE) 2022/1616, nella versione applicabile prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali sono necessarie le dichiarazioni A o B possono essere immessi sul mercato fino al 18 febbraio 2027, anche se non sono conformi alle norme relative a tali dichiarazioni stabilite nel presente regolamento.
2. I prodotti conformi al regolamento (UE) 2022/1616, nella versione applicabile prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali il presente regolamento prescrive le dichiarazioni C o P possono essere immessi sul mercato senza tali dichiarazioni fino al 18 maggio 2027.
3. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati a partire da prodotti immessi sul mercato conformemente al paragrafo 1 o 2 possono essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.
Storico versioni
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