Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2022/1616

Modifiche del regolamento (UE) 2022/1616 Il regolamento (UE) 2022/1616 è così modificato: 1) l’, paragrafo 3, è così modificato: a) il punto 13) è sostituito dal seguente: «13) “impianto di decontaminazione”: le attrezzature specifiche interconnesse installate presso uno stabilimento di riciclaggio che consentono lo svolgimento di un processo di decontaminazione;»; b) sono aggiunti i punti 21) e 22) seguenti: «21) “immissione in libera pratica”: la procedura di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); 22) “foglio”: oggetto intermedio di materia plastica estruso in una forma piatta di dimensioni e spessore sufficienti da risultare rigido a temperatura ambiente e idoneo alla fabbricazione di vassoi termoformati. (*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).»;" ()  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).»; 2) all’articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Lo stato di registrazione indicato nel registro istituito dall’articolo 24 per l’impianto di decontaminazione al momento della fabbricazione di ciascun lotto di materia plastica riciclata contenuta nel materiale o nell’oggetto di materia plastica riciclata è “nuova registrazione”, “in fase di accertamento” o “attivo”.» ; 3) l’articolo 5 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Prescrizioni per l’etichettatura»; b) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi; c) al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) se le dichiarazioni di cui all’articolo 5 bis forniscono istruzioni supplementari, il simbolo definito nella norma ISO 7000 con il numero di riferimento 1641.»; 4) è inserito l’articolo 5 bis seguente: «Articolo 5 bis Prescrizioni per la documentazione di conformità 1.   Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, gli operatori economici forniscono una dichiarazione di conformità conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 per i materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento. 2.   Gli operatori economici redigono le dichiarazioni di conformità di cui al paragrafo 1 conformemente all’articolo 29. 3.   Gli operatori economici accettano esclusivamente materiali e oggetti di materia plastica o prodotti alimentari con imballaggi soggetti al presente regolamento che siano accompagnati dall’apposita dichiarazione di conformità. 4.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori del settore alimentare che utilizzano prodotti con contenuto di riciclato per l’imballaggio di prodotti alimentari non sono tenuti a fornire una dichiarazione di conformità ai rivenditori e ai distributori che riforniscono i rivenditori, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le informazioni e le istruzioni pertinenti necessarie ai rivenditori per garantire la conformità al presente regolamento e ai consumatori per garantire l’uso sicuro dei prodotti contenenti materia plastica riciclata sono fornite mediante l’etichettatura o altra documentazione adeguata; b) le informazioni relative al contenuto di riciclato dei prodotti con materia plastica riciclata non differiscono dalle informazioni contenute nella dichiarazione ricevuta dall’operatore del settore alimentare conformemente al paragrafo 1. In tal caso non si applicano le disposizioni del paragrafo 3. Su richiesta di un’autorità competente, o di un rivenditore o distributore che rifornisce, un operatore del settore alimentare che utilizza materiali e oggetti di materia plastica riciclata per l’imballaggio di prodotti alimentari fornisce, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, qualora questa sia presentata nell’ambito di un controllo da parte di un’autorità competente, o altrimenti entro venti giorni lavorativi dalla richiesta, una delle dichiarazioni di conformità seguenti: a) la dichiarazione di conformità ricevuta dal proprio fornitore; b) una nuova dichiarazione di conformità da esso rilasciata. 5.   Gli operatori economici garantiscono che la documentazione di supporto volta a dimostrare la conformità dei prodotti da essi immessi sul mercato alle prescrizioni del presente regolamento sia conservata nei propri sistemi di documentazione al momento del rilascio della dichiarazione di conformità. Nel caso di materia plastica riciclata, la documentazione include tutte le registrazioni pertinenti conservate conformemente all’articolo 7, paragrafo 4. La documentazione di supporto è messa a disposizione delle autorità competenti, su loro richiesta, entro 10 giorni lavorativi. 6.   Una dichiarazione di conformità può essere fornita sotto forma di documento digitale firmato, a condizione che possa essere messa a disposizione senza indugio come documento unico leggibile e stampabile con software comunemente reperibili. 7.   L’immissione in libera pratica dei prodotti seguenti è subordinata alla presentazione alle autorità doganali della documentazione indicata nell’allegato I, tabella 6, con i codici delle merci specificati: a) prodotti contenenti materia plastica riciclata fabbricati con una tecnologia di riciclaggio idonea per cui nell’allegato I, tabella 1, colonna 11, è indicato «sì», nonché input di materia plastica parzialmente pretrattati, input di materia plastica e materia plastica riciclata destinati a essere utilizzati per la loro fabbricazione, ad eccezione di prodotti alimentari imballati, macchinari e apparecchiature di trasformazione dei prodotti alimentari; b) vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina di cui ai codici NC ex 3924 10 00 ed ex 3924 90 00 , se contengono materia plastica riciclata; c) fogli multistrato contenenti almeno uno strato di PET riciclato utilizzato dietro uno strato di barriera funzionale, indipendentemente dalla composizione dello strato barriera, nonché l’input di materia plastica e il PET riciclato destinati alla fabbricazione di tali strati di PET riciclato.» ; 5) l’articolo 7 è così modificato: a) è inserito il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis.   I lotti di input di materia plastica sono ammessi alla decontaminazione solo se accompagnati dalla dichiarazione P rilasciata conformemente all’articolo 29, paragrafo 1. Qualora ottenga direttamente rifiuti di materia plastica o input di materia plastica parzialmente pretrattati ed effettui ulteriori operazioni del processo di pretrattamento al fine di produrre input di materia plastica, il riciclatore garantisce che all’avvio del riciclaggio del lotto di input sia conservata nel proprio sistema di documentazione una registrazione relativa a tale input di materia plastica e che essa contenga dati e dichiarazioni equivalenti a quelli previsti dall’articolo 29, paragrafo 1, per la dichiarazione P. Il riciclatore conserva la dichiarazione P, o registrazione equivalente, per un periodo di almeno cinque anni. Il riciclatore mette a disposizione delle autorità nazionali competenti la dichiarazione P entro 10 giorni lavorativi dalla loro richiesta.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Ciascun lotto di materia plastica è oggetto di un’unica registrazione in relazione alla sua qualità ed è identificato da un numero unico e dal nome della fase di fabbricazione da cui proviene. I lotti corrispondono alle definizioni di cui alla sezione 2.4 della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 3, lettera c). Un archivio di tali registrazioni è mantenuto secondo il formato stabilito nella sezione 4.1 della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 3, lettera c). Ogni registrazione è conservata per un periodo di almeno cinque anni.» ; 6) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ai trasformatori si applicano gli obblighi seguenti: a) i trasformatori eseguono il processo di post-lavorazione della materia plastica riciclata secondo le istruzioni di cui alla sezione 3 della dichiarazione di conformità ricevuta conformemente all’articolo 5 bis; e b) qualora siano necessarie istruzioni per garantire l’uso sicuro o la conformità al presente regolamento della materia plastica riciclata o dei materiali o degli oggetti di materia plastica riciclata, i trasformatori forniscono tali istruzioni ai trasformatori successivi e agli utilizzatori mediante la sezione 3 della dichiarazione che forniscono conformemente all’articolo 5 bis.» ; b) sono inseriti i paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti: «1 bis.   I ritagli e gli scarti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati in conformità del presente regolamento possono essere aggiunti alla materia plastica riciclata durante le operazioni del processo di post-lavorazione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) sono rispettate le disposizioni applicabili alla rilavorazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 10/2011, ad eccezione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), punto i), dello stesso; b) i ritagli e gli scarti sono accompagnati dalla dichiarazione B o dalla dichiarazione C, rilasciata conformemente all’articolo 29, e tale dichiarazione contiene le informazioni richieste conformemente all’allegato IV, punto 10, del regolamento (UE) n. 10/2011. 1 ter.   In ciascuna fase di fabbricazione soggetta alla verifica della qualità, comprese eventuali fasi intermedie, i lotti di materia plastica riciclata lavorati dal trasformatore sono oggetto di un’unica registrazione in relazione alla loro qualità e sono identificati da un numero unico e dal nome della fase di fabbricazione da cui provengono. Il trasformatore mantiene un archivio di tali registrazioni e conserva ciascuna registrazione per un periodo di almeno cinque anni.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli operatori del settore alimentare utilizzano i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata secondo le istruzioni di cui alla sezione 3 della dichiarazione ricevuta conformemente all’articolo 5 bis o le istruzioni ricevute conformemente all’articolo 5 bis, paragrafo 4. Essi comunicano tutte le istruzioni pertinenti ai consumatori dei prodotti alimentari imballati in tali materiali e oggetti e ad altri operatori del settore alimentare.» ; 7) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un unico soggetto giuridico agisce in qualità di gestore di uno schema di riciclaggio ed è responsabile del funzionamento generale dello stesso. Almeno 15 giorni lavorativi prima dell’entrata in funzione di uno schema di riciclaggio, il gestore dello schema di riciclaggio, attraverso il sistema di registrazione elettronico, informa l’autorità competente del territorio in cui è stabilito e la Commissione ai fini della sua iscrizione nel registro istituito dall’articolo 24. Il gestore fornisce, nel sistema di registrazione elettronico, il suo nome e indirizzo, i suoi referenti, il nome dello schema, una sintesi dello schema che non superi le 300 parole, la marcatura di cui al paragrafo 5, un elenco dei territori in cui sono situati gli operatori economici che partecipano agli schemi e i riferimenti di tutti gli impianti di decontaminazione utilizzati nel quadro di tale schema. In seguito il gestore si assicura che tali informazioni siano mantenute aggiornate.» ; b) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) sono utilizzati solo ai fini della produzione, della distribuzione, della conservazione, dell’esposizione e della vendita dei prodotti alimentari cui sono destinati;»; 8) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Almeno sei mesi prima dell’entrata in funzione del primo impianto di decontaminazione gestito sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), lo sviluppatore registra la nuova tecnologia mediante il sistema di registrazione elettronico di cui all’articolo 24 bis. Lo stato della “nuova tecnologia” è “nuova realizzazione”. Ai fini dell’iscrizione della nuova tecnologia nel registro istituito dall’articolo 24, lo sviluppatore include nella registrazione elettronica il suo nome e indirizzo, i suoi referenti, il nome della nuova tecnologia, una sintesi della nuova tecnologia che non superi le 300 parole, un identificatore uniforme di risorse (“URL”) che consenta di localizzare le relazioni di cui al paragrafo 4 e all’articolo 13, paragrafo 4, come pure i nomi e gli indirizzi o i numeri degli stabilimenti di riciclaggio in cui si prevede di sviluppare la tecnologia.» ; b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Un’autorità competente notificata conformemente al paragrafo 2 verifica entro cinque mesi dalla notifica se le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono soddisfatte e, successivamente, verifica regolarmente le prescrizioni di cui al paragrafo 7. Qualora ritenga che le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 siano soddisfatte, l’autorità competente modifica lo stato della nuova tecnologia in “verificata” nel sistema di registrazione elettronico. Qualora non sia in grado di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6, l’autorità competente notifica le sue preoccupazioni allo sviluppatore. La nuova tecnologia notificata rimane quindi una “nuova realizzazione” fino a quando lo sviluppatore non abbia risposto in modo soddisfacente alle preoccupazioni dell’autorità competente. Quando lo stato della nuova tecnologia è “verificata”, la nuova tecnologia è iscritta nel registro.» ; 9) l’articolo 24 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) lo stato di registrazione degli impianti di decontaminazione e delle nuove tecnologie e la cronologia dello stato di registrazione di ciascuno di tali elementi, con l’indicazione della data di modifica e dello stato precedente alla modifica;»; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Il registro contiene i numeri di identificazione unici seguenti: a) numero di autorizzazione al riciclaggio (recycling authorisation number, “RAN”) per i processi di riciclaggio autorizzati; b) numero di operatore di riciclaggio (recycler operator number, “RON”) per i riciclatori; c) numero di impianto di riciclaggio (recycling installation number, “RIN”) per gli impianti di decontaminazione; d) numero di schema di riciclaggio (recycling scheme number, “RSN”) per gli schemi di riciclaggio; e) numero di stabilimento di riciclaggio (recycling facility number, “RFN”) per gli stabilimenti di riciclaggio; e f) numero di nuova tecnologia (novel technology number, “NTN”) per le nuove tecnologie di riciclaggio. 4   Ai fini del paragrafo 2, lettera g), per stato di registrazione di un impianto si intende: a) “nuova registrazione”: l’impianto è stato registrato e può essere in funzione, ma il riciclatore non ha presentato la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità; b) “in fase di accertamento”: l’impianto è registrato ed è in funzione e il riciclatore ha presentato la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità all’autorità competente del territorio in cui è situato, ma l’audit di cui all’articolo 26, paragrafo 3, non è stato ancora completato; c) “attivo”: l’impianto è in funzione, è stata presentata la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità e l’autorità competente ha completato l’audit di cui all’articolo 26, paragrafo 3; d) “inattivo”: l’impianto non è in uso per motivi diversi da quelli di cui alle lettere e), f) e g); e) “sospeso”: l’uso dell’impianto è stato sospeso da un’autorità competente a causa della mancata conformità al presente regolamento; f) “in attesa di audit”: l’audit di cui all’articolo 26, paragrafo 3, non è stato completato entro il termine applicabile; g) “smantellato”: il riciclatore ha cessato definitivamente di utilizzare l’impianto. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera g), per stato di registrazione di una nuova tecnologia si intende: a) “nuova realizzazione”: lo sviluppatore ha registrato la nuova tecnologia conformemente all’articolo 10, paragrafo 2; b) “verificata”: il fascicolo relativo alla nuova tecnologia è stato verificato conformemente all’articolo 10, paragrafo 8; c) “valutazione richiesta dallo sviluppatore”: lo sviluppatore ha richiesto la valutazione conformemente all’articolo 14, paragrafo 2; d) “valutazione richiesta dalla Commissione”: la Commissione ha richiesto all’autorità di valutare la nuova tecnologia conformemente all’articolo 14, paragrafo 1; e) “sviluppo abbandonato”: lo sviluppatore ha comunicato l’interruzione dello sviluppo; f) “non ritenuta idonea”: la tecnologia non è stata ritenuta idonea conformemente all’articolo 15, paragrafo 1; g) “idonea”: la tecnologia è stata riconosciuta come tecnologia idonea nell’allegato I. 6.   Alla soppressione delle voci nel registro si applicano le norme seguenti: a) se lo stato di registrazione di un impianto di decontaminazione è “sospeso” o “in attesa di audit” e rimane invariato per un anno, la voce relativa all’impianto in questione è automaticamente soppressa dal registro; b) se lo stato di registrazione di un impianto di decontaminazione è “smantellato”, la voce relativa a tale impianto è automaticamente soppressa dal registro un anno dopo la data di pubblicazione di tale stato nel registro; c) se lo stato di registrazione di una tecnologia è “sviluppo abbandonato”, “non ritenuta idonea” o “idonea”, la voce relativa alla nuova tecnologia in questione è automaticamente soppressa dal registro un anno dopo la data di pubblicazione di tale stato nel registro; d) le voci relative a “operatori”, “stabilimenti”, “nuove tecnologie” e “schemi di riciclaggio” collegate a una voce soppressa riguardante un impianto di decontaminazione o una nuova tecnologia rimangono nel registro fino a quando tutte le voci correlate non siano state soppresse dal registro; e) dopo la soppressione, le voci rimangono archiviate nel sistema di registrazione elettronico a norma dell’articolo 24 bis e restano accessibili alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri.» ; 10) è inserito l’articolo 24 bis seguente: «Articolo 24 bis Sistema di registrazione elettronico 1.   Ai fini della gestione del registro, le autorità competenti e gli operatori utilizzano un sistema di registrazione elettronico non pubblico. Il sistema di registrazione elettronico contiene le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 24, paragrafi 2 e 4, nonché le informazioni di contatto, compresi i referenti, un elenco delle autorità competenti e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini della gestione del registro. Le autorità competenti sono in grado di modificare le informazioni relative a “operatori”, “stabilimenti”, “impianti di decontaminazione”, sviluppatori di “nuove tecnologie” e soggetti che gestiscono “schemi di riciclaggio” situati nel loro territorio. Solo le autorità competenti degli Stati membri sono in grado di leggere tutte le informazioni conservate nel sistema di registrazione elettronico. 2.   Le autorità competenti garantiscono la completezza e l’accuratezza delle informazioni contenute nel sistema di registrazione elettronico relative a “operatori”, “stabilimenti”, “impianti di decontaminazione”, sviluppatori di “nuove tecnologie” e soggetti che gestiscono “schemi di riciclaggio” situati nel loro territorio.» ; 11) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Registrazione dei riciclatori e degli impianti di decontaminazione 1.   Almeno 30 giorni lavorativi prima della data di inizio della produzione di materia plastica riciclata in un impianto di decontaminazione, il riciclatore registra l’impianto utilizzando il sistema di registrazione elettronico di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 2, indicando le informazioni seguenti: a) lo stabilimento di riciclaggio registrato in cui è situato l’impianto; b) il riciclatore registrato responsabile del funzionamento dell’impianto; c) il numero di autorizzazione al riciclaggio, se esistente; d) la nuova tecnologia registrata, se il funzionamento dell’impianto non si basa su una tecnologia idonea; e) lo schema di riciclaggio registrato, se l’impianto fa parte di uno schema; f) l’autorità competente registrata nel territorio in cui è situato l’impianto. 2.   Il nome dell’impianto di decontaminazione comprende il nome del processo di riciclaggio su cui si basa il suo funzionamento. Il nome del processo è uno dei seguenti: a) se il processo è eseguito sulla base di un processo autorizzato, il nome di tale processo; b) se il processo è eseguito sulla base di una nuova tecnologia, il nome fornito dallo sviluppatore di tale nuova tecnologia; c) in tutti gli altri casi, un nome assegnato dall’operatore. 3.   Una volta completata la registrazione conformemente al paragrafo 1, lo stato di registrazione diventa “nuova registrazione” e si applica l’articolo 26. 4.   Il riciclatore comunica nel sistema di registrazione elettronico la data di inizio della produzione di materia plastica riciclata entro il giorno in cui tale produzione ha inizio.» ; 12) l’articolo 26 è così modificato: a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Entro 30 giorni dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata presso un impianto, i riciclatori inviano la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità tramite il sistema di registrazione elettronico. I riciclatori che utilizzano un impianto basato su una nuova tecnologia caricano anche le informazioni supplementari e la documentazione di supporto di cui all’articolo 11, paragrafo 6. Una volta presentata la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità, lo stato di registrazione passa automaticamente a “in fase di accertamento”. La scheda di sintesi del monitoraggio della conformità può essere sostituita nel sistema di registrazione elettronico solo previa approvazione dell’autorità competente. Le informazioni supplementari e la documentazione di supporto di cui all’articolo 11, paragrafo 6, sono sostituiti in caso di modifica. 3.   L’autorità competente verifica se le informazioni fornite nella scheda di sintesi del monitoraggio della conformità rispettano il presente regolamento ed effettua un audit dell’impianto di riciclaggio conformemente all’articolo 27. Una volta accertata la conformità, l’autorità competente modifica lo stato nel sistema di registrazione elettronico in “attivo”. Se non è possibile accertare la conformità, l’autorità competente chiede al riciclatore di fornire ulteriori informazioni o di modificare la configurazione o il funzionamento dell’impianto. Quando necessario, il riciclatore aggiorna senza indugio la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità. Qualora successivamente ritenga che la configurazione o il funzionamento dell’impianto di riciclaggio non sia ancora conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l’autorità competente modifica lo stato di registrazione nel registro elettronico in “sospeso”. 4.   A partire dalla data in cui lo stato di registrazione diventa “attivo”, il riciclatore informa senza indugio l’autorità competente di qualsiasi modifica amministrativa o operativa che incida sulle informazioni contenute nel sistema di registrazione elettronico. Ogni sei mesi, il riciclatore verifica che le informazioni contenute nel sistema di registrazione elettronico siano ancora esatte e ne dà conferma all’autorità competente tramite il sistema di registrazione elettronico.» ; b) è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5.   Se dopo un anno dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata nell’impianto di decontaminazione lo stato di tale impianto risulta ancora “in fase di accertamento”, la registrazione nel sistema di registrazione elettronico passa automaticamente allo stato “in attesa di audit”. L’autorità competente e il riciclatore ricevono automaticamente un avviso 30, 10 e tre giorni prima che lo stato di un impianto passi a “in attesa di audit”.» ; 13) è inserito l’articolo 26 bis seguente: «Articolo 26 bis Disattivazione e smantellamento di impianti di decontaminazione e modifica del processo di riciclaggio utilizzato 1.   Lo stato di un impianto di decontaminazione diventa automaticamente “inattivo” in uno dei casi seguenti: a) la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità e le informazioni e la documentazione richieste non sono state trasmesse al sistema di registrazione elettronico entro tre mesi dal momento in cui lo stato è diventato “nuova registrazione”, conformemente all’articolo 26, paragrafo 2; b) il riciclatore non conferma l’accuratezza della registrazione entro 30 giorni lavorativi successivi al periodo di sei mesi di cui all’articolo 26, paragrafo 4, secondo comma. L’autorità competente e il riciclatore ricevono automaticamente un avviso 30, 10 e tre giorni prima che lo stato di un impianto diventi “inattivo”. 2.   Lo stato di un impianto di decontaminazione diventa automaticamente “smantellato” sei mesi dopo la data in cui è diventato “inattivo” a norma del paragrafo 1. Si applica la procedura di cui al paragrafo 4, secondo comma. La Commissione, l’autorità competente e il riciclatore ricevono automaticamente un avviso 30, 10 e tre giorni prima che lo stato di un impianto diventi “smantellato”. 3.   Un riciclatore può modificare lo stato di registrazione di un impianto di decontaminazione in “inattivo” a condizione che lo stato di registrazione sia stato “attivo” o “in fase di accertamento” per almeno i cinque mesi consecutivi immediatamente precedenti a tale modifica. 4.   Trascorsi almeno sei mesi dalla data in cui lo stato è diventato “inattivo” conformemente al paragrafo 3, il riciclatore può riprendere la propria attività di riciclaggio utilizzando l’impianto di decontaminazione. Qualora il periodo di inattività sia durato meno di 20 mesi, lo stato di registrazione torna automaticamente allo stesso stato in cui si trovava prima di diventare “inattivo”. Se lo stato precedente alla modifica era “in fase di accertamento”, la data di scadenza del periodo di un anno di cui all’articolo 26, paragrafo 5, è posticipata della durata del periodo in cui lo stato è rimasto “inattivo”. Qualora il periodo di inattività sia durato 20 mesi o più, lo stato di registrazione passa a “in fase di accertamento”. Si applica la procedura di cui all’articolo 26 e la data di inizio della produzione coincide con il giorno del cambiamento dello stato di registrazione in “in fase di accertamento”. 5.   Quando non utilizza più un impianto di decontaminazione, il riciclatore ne modifica lo stato di registrazione in “smantellato”. Trascorso un anno dalla data del cambiamento dello stato in “smantellato”, la voce relativa all’impianto di decontaminazione è automaticamente soppressa dal registro a norma dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera b). 6.   Se prevede di far funzionare sulla base di un nuovo processo di riciclaggio un impianto di decontaminazione il cui stato di registrazione è stato modificato in “smantellato” conformemente al paragrafo 4, il riciclatore lo registra con un nome diverso conformemente all’articolo 26 almeno un giorno prima dell’inizio della produzione. 7.   Nel caso in cui sia utilizzato per la fabbricazione di materia plastica riciclata ottenuta mediante più di un processo di riciclaggio, l’impianto di decontaminazione è registrato conformemente all’articolo 26 per ciascun processo di riciclaggio per il quale è utilizzato.» ; 14) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio I controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio e sui riciclatori comprendono in particolare gli audit conformemente all’articolo 14, lettera i), del regolamento (UE) 2017/625. 1. Tali audit sono integrati da: a) una valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione conformemente all’articolo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625; b) un esame a norma dell’articolo 14, lettere a) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità redatta conformemente all’articolo 26 e, sulla base di tale scheda di sintesi, dei controlli che gli operatori hanno predisposto e dei documenti e delle registrazioni di cui alla scheda di sintesi. 2. I controlli ufficiali effettuati dalle autorità nazionali competenti e i controlli effettuati dalle autorità competenti dei paesi terzi sugli impianti di riciclaggio, diversi dalla verifica del fatto che l’impianto non sia utilizzato in conformità del presente regolamento, non hanno luogo quando lo stato di registrazione è “inattivo” o “smantellato”.» ; 15) l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Prescrizioni specifiche per le dichiarazioni di conformità 1.   Quando gli input di materia plastica parzialmente pretrattati e gli input di materia plastica sono immessi sul mercato nell’Unione, i lotti sono accompagnati da una dichiarazione di conformità che attesta il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all’articolo 6, redatta conformemente alla descrizione e al modello di cui all’allegato III, parte P. Tale dichiarazione è denominata “dichiarazione P”. 2.   Quando la materia plastica riciclata è immessa sul mercato nell’Unione, ciascun lotto proveniente direttamente da un processo di decontaminazione che non è stato sottoposto a un processo di post-lavorazione è accompagnato da una dichiarazione di conformità redatta conformemente alla descrizione e al modello di cui all’allegato III, parte A. Tale dichiarazione di conformità è denominata “dichiarazione A” ed è rilasciata dal riciclatore. 3.   Quando la materia plastica riciclata proveniente da operazioni del processo di post-lavorazione è immessa sul mercato, i lotti sono accompagnati da una dichiarazione di conformità redatta conformemente alla descrizione e al modello di cui all’allegato III, parte B. Tale dichiarazione di conformità è denominata “dichiarazione B” ed è rilasciata dal trasformatore che ha fabbricato il lotto. Nel caso in cui esegua anche le operazioni di decontaminazione, il trasformatore che rilascia la dichiarazione B dovrebbe assicurarsi che nel proprio sistema di documentazione sia conservata una registrazione equivalente alla dichiarazione A. 4.   In deroga al paragrafo 3, la materia plastica riciclata la cui composizione non deve essere modificata in operazioni di trasformazione successive può essere accompagnata da una dichiarazione di conformità redatta conformemente alla descrizione e al modello di cui all’allegato III, parte C. Tale dichiarazione di conformità è denominata “dichiarazione C”. La dichiarazione C può essere rilasciata solo da un operatore che abbia ricevuto dal proprio fornitore una dichiarazione A o una dichiarazione B, oppure da un operatore che abbia rilasciato internamente e conservato nel proprio sistema di documentazione un documento almeno equivalente a una dichiarazione A firmata o a una dichiarazione B firmata. La dichiarazione C accompagna i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata in tutte le restanti fasi di commercializzazione in cui è richiesta una dichiarazione conformemente al presente regolamento. La composizione dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata accompagnati dalla dichiarazione C non è soggetta a modifiche intenzionali in nessuna fase di commercializzazione successiva. L’aggiunta di sostanze alla materia plastica riciclata nelle fasi di commercializzazione successive, fino a un massimo dell’1 % (p/p) in totale, non è considerata una modifica. La quantità aggiunta in ciascuna fase successiva è indicata nella dichiarazione C. Ai fini del presente paragrafo, la composizione dei materiali e degli oggetti in materia plastica riciclata non si considera modificata se sottoposta a operazioni di termoformatura e taglio dei fogli, soffiaggio di contenitori a partire da preforme, applicazione di etichette e tappi, riempimento con prodotti alimentari, etichettatura, chiusura, incollaggio e taglio, nonché ad altre operazioni che non modificano la composizione chimica della materia plastica riciclata. 5.   Gli operatori che effettuano operazioni che non modificano la composizione di un materiale o di un oggetto di materia plastica riciclata possono trasmettere la dichiarazione di conformità ricevuta dal proprio fornitore insieme al materiale o all’oggetto di materia plastica riciclata all’operatore successivo nella catena di fornitura, senza rilasciare una propria dichiarazione. 6.   Le dichiarazioni A, B e C contengono istruzioni adeguate basate sulle specifiche, sulle prescrizioni o sulle restrizioni stabilite per la tecnologia di riciclaggio applicata e, se del caso, per il processo di riciclaggio utilizzato, nonché sulle istruzioni fornite nell’allegato III. 7.   Gli operatori mettono a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, la dichiarazione di conformità ricevuta dal proprio fornitore.» ; 16) gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2376#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo