Art. 4

Misure di salvaguardia

Misure di salvaguardia 1.   Qualora un prodotto contemplato dall', paragrafo 1, originario dell'Armenia sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre, mediante un atto di esecuzione, qualsiasi misura necessaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Tali misure possono essere imposte per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. 2.   La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità del paragrafo 1. Tale valutazione è avviata: a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 3, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1; o b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1. La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio. 3.   Nell'eseguire la valutazione a norma del paragrafo 2, la Commissione tiene conto di tutti gli sviluppi rilevanti del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende i fattori seguenti: a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dall'Armenia del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi; b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti. Possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti. 4.   In circostanze critiche in cui un ritardo arrecherebbe al mercato pertinente un danno difficilmente riparabile, la Commissione può imporre a titolo provvisorio, mediante un atto di esecuzione, qualsiasi misura necessaria. Tale misura può essere imposta solo a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, ed è adottata entro 21 giorni dal ricevimento di tale richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 4. Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a 120 giorni. 5.   Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, ritenga che il mercato dell'Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando la sua intenzione di imporre tale misura. Tale avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
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