Art. 3

Sospensione temporanea delle misure di liberalizzazione degli scambi

Sospensione temporanea delle misure di liberalizzazione degli scambi 1.   Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell'Armenia di una delle condizioni di cui all', primo comma, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste all'. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una delle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all' sulla base del mancato rispetto da parte dell'Armenia delle condizioni di cui all', primo comma, lettera c), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell'Armenia sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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