Art. 3

Rilascio e veridicità delle patenti di guida mobili

Rilascio e veridicità delle patenti di guida mobili 1.   Le autorità di rilascio provvedono affinché le patenti di guida mobili da esse rilasciate siano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato I. 2.   Le patenti di guida mobili sono rilasciate come attestati elettronici qualificati di attributi o come attestati elettronici di attributi rilasciati da organismi del settore pubblico responsabili di una fonte autentica o per loro conto, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014. Le autorità di rilascio provvedono affinché per il rilascio delle patenti di guida mobili nei portafogli europei di identità digitale siano utilizzati i protocolli e le interfacce di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982. 3.   Le autorità di rilascio garantiscono l’accuratezza delle informazioni contenute nelle patenti di guida mobile in corso di validità.
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