Art. 2

Definizioni

Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «oggetto di sicurezza mobile»: struttura di dati all’interno di una patente di guida mobile utilizzata per proteggere l’integrità e l’origine degli elementi di dati di tale patente; 2) «autorità di rilascio»: l’organo amministrativo pubblico dello Stato membro di emissione sotto la cui responsabilità è rilasciata la patente di guida mobile; 3) «periodo di validità tecnica»: il periodo di validità dell’oggetto di sicurezza mobile; 4) «revoca»: la cessazione della validità dell’oggetto di sicurezza mobile di una patente di guida mobile.
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