Art. 2
Definizioni
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«oggetto di sicurezza mobile»: struttura di dati all’interno di una patente di guida mobile utilizzata per proteggere l’integrità e l’origine degli elementi di dati di tale patente;
2)
«autorità di rilascio»: l’organo amministrativo pubblico dello Stato membro di emissione sotto la cui responsabilità è rilasciata la patente di guida mobile;
3)
«periodo di validità tecnica»: il periodo di validità dell’oggetto di sicurezza mobile;
4)
«revoca»: la cessazione della validità dell’oggetto di sicurezza mobile di una patente di guida mobile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R2266#art-2