Art. 259
Obbligo del segreto professionale
Obbligo del segreto professionale
1. I membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo, il revisore dati e tutto il personale dell’Autorità doganale dell’UE, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità doganale dell’UE su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 339 TFUE e dell’ della direttiva (UE) 2024/1640, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
2. Le persone fisiche che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi ai compiti dell’Autorità doganale dell’UE sono vincolate a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1.
3. Ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, l’Autorità doganale dell’UE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati nel presente regolamento, a scambiare informazioni con altre istituzioni, altri organi e altri organismi dell’Unione o con autorità e organismi nazionali.
4. L’Autorità doganale dell’UE definisce disposizioni pratiche per l’attuazione delle prescrizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2.
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