Art. 241

Nomina, rimozione dall’incarico e proroga del mandato

Nomina, rimozione dall’incarico e proroga del mandato 1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Autorità doganale dell’UE a norma dell’, lettera a), dell’RAA. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all’esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione aperta, non discriminatoria e trasparente, concepita in modo da garantire l’equilibrio di genere. La procedura di selezione comprende la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tramite altri canali di comunicazione adeguati. La Commissione consulta il consiglio di amministrazione in merito al progetto di invito a manifestare interesse. 2.   La commissione competente del Parlamento europeo può invitare i candidati al posto di direttore esecutivo a rispondere alle domande dei suoi membri prima della nomina del direttore esecutivo, senza ritardare la procedura di nomina o limitare il processo decisionale del consiglio di amministrazione. 3.   Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l’Autorità doganale dell’UE è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione. 4.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. In tempo utile prima della fine di tale periodo la Commissione esegue una valutazione, in consultazione con il consiglio di amministrazione, che tiene conto della valutazione della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell’Autorità doganale dell’UE. 5.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare il direttore esecutivo a rispondere alle domande dei suoi membri prima del rinnovo del mandato del direttore esecutivo, senza ritardare la procedura di proroga o limitare il processo decisionale del consiglio di amministrazione. 6.   Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo di proroga del suo mandato. 7.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati delle ragioni di tale decisione. 8.   Le decisioni del consiglio di amministrazione riguardanti la nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo, la proroga del mandato e la rimozione dall’incarico sono adottate a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.
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