Art. 239
Modalità di voto del consiglio di amministrazione
Modalità di voto del consiglio di amministrazione
1. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate, di norma, a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto, a eccezione delle decisioni di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 3, lettere b), f), n) e w), che richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto.
2. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
4. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare riguardo alle astensioni, al ricorso alla procedura scritta e alle circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
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