Art. 223

Estinzione

Estinzione 1.   Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue in uno dei seguenti modi: a) con la caduta in prescrizione dell’obbligazione doganale conformemente all’; b) con il pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione; c) con lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo; d) per le merci svincolate per un regime doganale che comporta l’obbligo di pagare i dazi all’importazione o all’esportazione, con l’invalidamento dei dati in base ai quali è stato effettuato lo svincolo o la dichiarazione doganale; e) con il sequestro e la confisca contemporanei o con il sequestro e la successiva confisca delle merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione; f) con la distruzione sotto vigilanza doganale o l’abbandono allo Stato delle merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione; g) con la scomparsa delle merci o l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci a causa della loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali, compresi i casi in cui le merci sono state rese inutilizzabili da parte di qualsiasi persona e sono pertanto considerate irrimediabilmente perse; h) quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’ o 188, con il soddisfacimento delle seguenti condizioni: i) l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode; e ii) sono successivamente espletate tutte le formalità doganali che è necessario espletare per regolarizzare la situazione delle merci; i) nel caso di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazi o con dazi all’importazione ridotti a motivo del loro uso finale, con la loro esportazione previa autorizzazione delle autorità doganali; j) quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’, con l’annullamento delle formalità doganali che devono essere espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo; k) quando, fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’, con la trasmissione alle autorità doganali di prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell’Unione; l) quando un’obbligazione doganale è sorta a causa del superamento del quantitativo o del valore delle merci specificato in un’autorizzazione per un regime speciale, con la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, a condizione che sarebbe stato possibile modificare l’autorizzazione o concedere una nuova autorizzazione senza esaminare le condizioni economiche per coprire tale maggiore quantitativo o valore se fosse stata presentata una richiesta in tal senso entro tale periodo, e purché siano soddisfatte le due condizioni seguenti: i) l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode; e ii) sono state successivamente espletate tutte le formalità doganali che è necessario espletare per regolarizzare la situazione delle merci; m) nel caso di merci oggetto di una vendita a distanza: i) con la mancata introduzione di tali merci nel territorio doganale dell’Unione e la loro mancata immissione in libera pratica; oppure ii) con l’annullamento di una vendita a distanza prima della notifica dell’obbligazione doganale e l’invalidamento, da parte dell’importatore per le vendite a distanza, dei dati forniti ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale a norma dell’, paragrafo 1, primo comma. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera i), l’obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni per violazione della normativa doganale qualora, in conformità del presente regolamento o della legislazione di uno Stato membro, i dazi all’importazione o all’esportazione o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscano la base per l’applicazione delle sanzioni. 3.   Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un’obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazi o con dazi all’importazione ridotti a motivo del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non unionali. 4.   Le disposizioni in vigore riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l’interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto. 5.   Quando per l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori ed è concesso uno sgravio, l’obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio. 6.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l’obbligazione doganale non si estingue per la persona o le persone che hanno tentato di frodare. 7.   Quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’, questa si estingue solamente per le persone che non hanno commesso alcun tentativo di frode e che hanno contribuito alla lotta contro le frodi. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo l’elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto i), e lettera l), punto i), del presente articolo.
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