Art. 220

Errore delle autorità doganali

Errore delle autorità doganali 1.   In casi diversi da quelli di cui all’, paragrafo 1, lettera e), e agli le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione se, per un errore da parte delle autorità competenti, hanno notificato un importo corrispondente all’obbligazione doganale inferiore all’importo dovuto, purché l’errore non potesse ragionevolmente essere scoperto dal debitore e il debitore abbia agito in buona fede. 2.   Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 2, le autorità doganali concedono il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione quando i dazi ridotti o nulli non sono stati applicati per un loro errore e i dati sulla base dei quali le merci sono state svincolate o, se del caso, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenevano tutti i dati ed erano corredati di tutti i documenti necessari per l’applicazione dei dazi ridotti o nulli. 3.   Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli successivamente inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce, tuttavia, un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale. Si ritiene che il debitore abbia agito in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale. Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese terzo beneficiario.
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