Art. 218

Importi dei dazi all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso

Importi dei dazi all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso 1.   Si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione qualora l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata superi l’importo dovuto o l’obbligazione doganale sia stata notificata al debitore contrariamente all’, paragrafo 3, lettere c) e d). 2.   Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull’esistenza, al momento dell’immissione in libera pratica delle merci, di dazi all’importazione ridotti o nulli applicabili nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di altre misure tariffarie favorevoli, tale rimborso o sgravio è concesso se, alla data della presentazione, la domanda era corredata dei documenti necessari e se, nel caso di un contingente tariffario, il volume non risulti esaurito, e negli altri casi, non siano stati ripristinati i dazi normalmente dovuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-218

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo