Art. 182

Determinazione del valore in dogana in situazioni specifiche

Determinazione del valore in dogana in situazioni specifiche La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure per definire il metodo appropriato di valutazione in dogana o i criteri da utilizzare per determinare il valore in dogana in situazioni specifiche, comprese le vendite a distanza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. Qualora lo richiedano motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti alle misure di cui al primo comma del presente articolo, relativi alla necessità di assicurare rapidamente l’applicazione corretta e uniforme delle norme per la determinazione del valore in dogana delle merci, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5.
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