Art. 180

Valore in dogana ai fini dei dazi all’esportazione

Valore in dogana ai fini dei dazi all’esportazione 1.   Quando sono stabiliti dazi all’esportazione, il valore ai fini dei dazi all’esportazione è determinato in base: a) al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione dal territorio doganale dell’Unione, a condizione che l’acquirente e il venditore non siano collegati o che la loro relazione non abbia influenzato tale prezzo, adeguato, se necessario, in conformità dei paragrafi 2 e 3 e sulla base dei dati forniti dall’esportatore; o b) a un valore basato su dati oggettivi e verificabili, compreso il prezzo di mercato di merci identiche o similari esportate dall’Unione nello stesso luogo e nello stesso momento, se il prezzo di cui alla lettera a) del presente paragrafo non è disponibile oppure è incompleto o non riflette il valore economico delle merci. 2.   Il valore ai fini dei dazi all’esportazione comprende tutte le spese direttamente connesse all’operazione di esportazione. 3.   Il valore ai fini dei dazi all’esportazione esclude le spese sostenute dopo che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione e qualsiasi pagamento non collegato alle merci esportate. 4.   Se necessario, le autorità doganali possono chiedere prove supplementari al fine di verificare i dati forniti dall’esportatore o di determinare il valore ai fini dei dazi all’esportazione conformemente al presente articolo. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i dati necessari per determinare il valore in dogana ai fini dei dazi all’esportazione di cui al presente articolo.
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