Art. 137

Territorio unico ai fini del transito

Territorio unico ai fini del transito Quando le merci sono spostate da un punto a un altro punto all’interno del territorio doganale dell’Unione conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, in base al formulario NATO 302 o al formulario UE 302 o nell’ambito del sistema postale, ai fini di tale trasporto si considera che il territorio doganale dell’Unione formi un territorio unico.
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