Art. 137
Territorio unico ai fini del transito
Territorio unico ai fini del transito
Quando le merci sono spostate da un punto a un altro punto all’interno del territorio doganale dell’Unione conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, in base al formulario NATO 302 o al formulario UE 302 o nell’ambito del sistema postale, ai fini di tale trasporto si considera che il territorio doganale dell’Unione formi un territorio unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2108#art-137