Art. 4

1.   Senza indugio e comunque entro il 30 settembre 2026, in relazione alle misure da adottare a norma dell’, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue: a) una descrizione delle misure da adottare, compresa una spiegazione del modo in cui le misure sono coerenti con l’, paragrafo 2; b) i criteri seguiti per determinare i settori o i prodotti agricoli ammissibili; c) i criteri seguiti per determinare i beneficiari dell’aiuto e i relativi importi; d) i metodi e le ragioni della distribuzione dell’aiuto ai beneficiari; e) l’effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche; f) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto delle misure; g) le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni; h) la previsione dei pagamenti delle spese dell’Unione ripartite per mese fino al 28 febbraio 2027; i) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell’; j) le azioni intraprese per verificare l’ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. 2.   Entro il 31 luglio 2027 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) gli importi totali versati per misura, se del caso suddivisi per aiuto dell’Unione e sostegno supplementare nazionale; b) il numero e il tipo di beneficiari; c) la valutazione dell’efficacia della misura e in particolare informazioni quantitative e qualitative su come e in che misura essa soddisfi i requisiti di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1894#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo