Art. 4
1. Senza indugio e comunque entro il 30 settembre 2026, in relazione alle misure da adottare a norma dell’, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:
a)
una descrizione delle misure da adottare, compresa una spiegazione del modo in cui le misure sono coerenti con l’, paragrafo 2;
b)
i criteri seguiti per determinare i settori o i prodotti agricoli ammissibili;
c)
i criteri seguiti per determinare i beneficiari dell’aiuto e i relativi importi;
d)
i metodi e le ragioni della distribuzione dell’aiuto ai beneficiari;
e)
l’effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche;
f)
le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto delle misure;
g)
le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;
h)
la previsione dei pagamenti delle spese dell’Unione ripartite per mese fino al 28 febbraio 2027;
i)
il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell’;
j)
le azioni intraprese per verificare l’ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
2. Entro il 31 luglio 2027 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
gli importi totali versati per misura, se del caso suddivisi per aiuto dell’Unione e sostegno supplementare nazionale;
b)
il numero e il tipo di beneficiari;
c)
la valutazione dell’efficacia della misura e in particolare informazioni quantitative e qualitative su come e in che misura essa soddisfi i requisiti di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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