Art. 1
1. L’Unione mette a disposizione degli Stati membri un importo totale di 540 000 000 EUR per la concessione di un sostegno finanziario di emergenza agli agricoltori dei settori elencati all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Gli Stati membri utilizzano gli importi a loro disposizione che figurano nell’allegato per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti dagli effetti della crisi in Medio Oriente sui costi nelle aziende agricole connessi ai prezzi dei concimi, ai prezzi dell’energia o a entrambi, nei settori o per i prodotti più colpiti, per le loro perdite economiche.
3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti a causa della crisi in Medio Oriente. La natura delle misure è tale per cui i pagamenti risultanti non provocano distorsioni del mercato o della concorrenza.
4. Gli Stati membri garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell’aiuto, il vantaggio economico dell’aiuto dell’Unione è integralmente trasferito su di loro.
5. Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 28 febbraio 2027.
6. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all’allegato del presente regolamento è la data di entrata in vigore dello stesso.
7. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Storico versioni
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