Art. 2

In deroga all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299, gli Stati membri possono comunicare le informazioni di cui all'allegato IX, parte 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XVII, tabelle 6, 7 e 8, o i formati riportati nell'allegato XII, tabelle 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 per le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima per gli anni 2024 e 2025 da presentare entro il 15 marzo 2027. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 non si applica alle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima da presentare entro il 15 marzo 2029 e alle relazioni successive.
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