Art. 1

Comunicazione di informazioni su politiche e misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 è così modificato: 1) all', punto 1), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) informazioni sul modo in cui lo Stato membro dà seguito a una raccomandazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafo 1 o 2, e dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, solo laddove la Commissione l'abbia formulata;»; 2) all'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso; 3) l'articolo 8 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Comunicazione del volume di risparmio energetico realizzato a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE e dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2023/1791»; b) è aggiunto il comma seguente: «Lo Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) utilizzando i formati riportati nell'allegato XI del presente regolamento. (*1)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).»;" ()  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).»; 4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Comunicazione di informazioni su politiche e misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili Lo Stato membro, utilizzando i formati riportati nell'allegato XV del presente regolamento, riferisce in merito alle politiche e alle misure attuate o previste per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/1999, e alle informazioni sui progressi compiuti verso gli obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, di cui all'articolo 25, lettera d), del medesimo regolamento. Tali politiche e misure comprendono quelle riguardanti le sovvenzioni energetiche che rientrano nelle seguenti categorie: trasferimenti diretti, spesa fiscale, aliquota d'imposta effettiva rispetto a un parametro di riferimento, sottoprezzatura di beni o servizi e meccanismi di sostegno al reddito o ai prezzi.» ; 5) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all'efficienza energetica 1.   Lo Stato membro comunica le informazioni aggiuntive di cui all'allegato IX, parte 2, lettere e) e da h) a k), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XVII del presente regolamento. 2.   Lo Stato membro comunica la superficie coperta totale degli edifici riscaldati e raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 conformemente all'allegato IX, parte 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XVII, tabella 6, del presente regolamento. 3.   Lo Stato membro comunica la superficie coperta totale ristrutturata degli edifici riscaldati e raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1791 conformemente all'allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XII, tabella 7, del presente regolamento. 4.   Lo Stato membro comunica il volume di risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà dei suoi enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 conformemente all'allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XII, tabella 8, del presente regolamento.» ; 6) l'articolo 15 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le informazioni sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all'articolo 24, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 2, del presente regolamento;»; b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Lo Stato membro può comunicare le informazioni sugli indicatori della povertà energetica utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 2. 3.   Lo Stato membro può comunicare le informazioni sulla definizione nazionale di povertà energetica utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 3.» ; 7) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Comunicazione di informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni della Commissione di cui al regolamento (UE) 2018/1999 Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafo 1 o 2, o dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro comunica le informazioni sulle politiche e sulle misure adottate o destinate a essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni, se del caso corredate del relativo calendario, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XXII del presente regolamento. Lo Stato membro che decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione utilizzando i formati riportati nell'allegato XXII.» ; 8) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; 9) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; 10) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento; 11) l'allegato VIII è soppresso; 12) l'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento; 13) l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento; 14) l'allegato XI è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento; 15) l'allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento; 16) l'allegato XV è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento; 17) l'allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento; 18) l'allegato XVII è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente regolamento; 19) l'allegato XVIII è soppresso; 20) l'allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell'allegato XI del presente regolamento; 21) l'allegato XXII è sostituito dal testo che figura nell'allegato XII del presente regolamento.
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