Art. 3
Obblighi relativi alla protezione dei dati personali
Obblighi relativi alla protezione dei dati personali
1. Al momento della raccolta dei VIN e dei dati reali dei veicoli, gli organismi o i soggetti responsabili del controllo tecnico sono considerati, in relazione alla raccolta e al trattamento dei VIN, titolari del trattamento dei dati in questione ai sensi dell’, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, e forniscono informazioni ai proprietari dei veicoli conformemente all’articolo 13 di detto regolamento.
2. Se i VIN e i dati reali sono ottenuti indirettamente dai proprietari dei veicoli, gli Stati membri, in qualità di titolari del trattamento, forniscono informazioni conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.
3. L’Agenzia europea dell’ambiente è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei VIN a norma del presente regolamento.
4. I dati raccolti a norma dell’ possono essere conservati solo per i seguenti periodi:
a)
dagli organismi e dai soggetti responsabili dei controlli tecnici, fino a sei mesi dopo che sono stati trasmessi all’Agenzia europea dell’ambiente o alle autorità designate dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 4;
b)
dalle autorità designate dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 4, fino a sei mesi dopo che sono stati trasmessi all’Agenzia europea dell’ambiente;
c)
dall’Agenzia europea dell’ambiente, fino a 20 anni dalla data in cui sono stati comunicati per la prima volta conformemente all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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