Art. 2
Raccolta e comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
Raccolta e comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
1. A decorrere dal 1° luglio 2028 gli Stati membri e gli organismi o i soggetti di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE raccolgono i dati seguenti nel momento in cui i veicoli pesanti nuovi immatricolati a decorrere dal 1° luglio 2027 e dotati di dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono sottoposti a controllo tecnico a norma dell’articolo 5 della direttiva 2014/45/UE:
a)
dati reali;
b)
il numero di identificazione del veicolo (VIN);
c)
la lettura del contachilometri del veicolo;
d)
la data in cui è stato effettuato il controllo tecnico.
2. I dati reali sono letti utilizzando un dispositivo di cui all’allegato III, sezione I, punto 14, della direttiva 2014/45/UE. Il dispositivo in questione è in grado di leggere i dati registrati sul dispositivo per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica.
3. Gli Stati membri e gli organismi o i soggetti di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE cui spetta raccogliere i VIN utilizzano mezzi di comunicazione sicuri per la raccolta.
4. A decorrere dal 2029, entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1 raccolti nel periodo di riferimento precedente, trasferendoli per via elettronica all’Agenzia europea dell’ambiente.
5. Nel comunicare i dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano gli strumenti elettronici e gli orientamenti procedurali messi a disposizione dalla Commissione e dall’Agenzia europea dell’ambiente. Ai fini della comunicazione gli Stati membri designano un referente e ne notificano alla Commissione i recapiti e ogni successiva modifica.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2028 gli Stati membri e gli organismi o i soggetti di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE possono raccogliere, su base volontaria, i dati di cui al paragrafo 1. Entro il 30 novembre 2028 essi possono comunicare alla Commissione, mediante trasferimento elettronico all’Agenzia europea dell’ambiente, i dati di questo tipo raccolti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2028.
Storico versioni
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