Art. 2
1. Senza indugio e comunque entro il 31 ottobre 2026, in relazione alle misure da adottare a norma dell', paragrafo 3, la Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia comunicano alla Commissione quanto segue:
a)
una descrizione delle misure da adottare;
b)
i criteri seguiti per determinare i settori agricoli e le colture ammissibili e le zone geografiche interessate;
c)
i criteri seguiti per determinare gli agricoltori ammissibili al sostegno finanziario di emergenza e i relativi importi;
d)
i metodi e i processi utilizzati per distribuire il sostegno finanziario di emergenza dell'Unione agli agricoltori;
e)
l'effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche derivanti dalla mancata produzione;
f)
le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto delle misure;
g)
le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;
h)
la previsione dei pagamenti delle spese dell'Unione ripartite per mese fino al 28 febbraio 2027;
i)
il livello di sostegno supplementare nazionale concesso a norma dell', paragrafo 9;
j)
le azioni da intraprendere per controllare l'ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
2. Entro il 31 luglio 2027 la Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo se del caso tra sostegno finanziario di emergenza dell'Unione e sostegno supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell'efficacia della misura.
Storico versioni
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