Art. 1
1. Un sostegno finanziario di emergenza dell'Unione di importo totale pari a 56 600 000 EUR è messo a disposizione di Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. La spesa dell'Unione sostenuta conformemente al presente regolamento non supera l'importo totale di:
a)
4 400 000 EUR per la Croazia;
b)
4 600 000 EUR per Cipro;
c)
30 000 000 EUR per il Portogallo;
d)
14 800 000 EUR per la Romania;
e)
2 800 000 EUR per la Slovenia.
3. La Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia utilizzano gli importi di cui al paragrafo 2 per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti per le perdite economiche provocate da condizioni climatiche avverse e calamità naturali nel 2025 e nel 2026 e che incidono sulla redditività delle loro aziende agricole.
Sono ammissibili al sostegno finanziario di emergenza dell'Unione le seguenti colture o settori agricoli:
a)
in Croazia: prugne, nocciole, uva, erba medica e barbabietola da zucchero;
b)
a Cipro: agrumi, banane, fichi, melograni, fichi d'India, uva, olio di oliva e olive da tavola, cereali, foraggi, prodotti apicoli, bovini, ovini e caprini;
c)
in Portogallo: seminativi, olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticoli, settore vitivinicolo e settore zootecnico;
d)
in Romania: girasole e mais;
e)
in Slovenia: mele.
4. Le misure di cui al paragrafo 3 sono adottate sulla base di criteri oggettivi, equi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori colpiti. La natura delle misure è tale per cui i pagamenti risultanti non provocano distorsioni del mercato o della concorrenza.
5. Il sostegno finanziario di emergenza fornito a norma del presente regolamento si limita a compensare gli agricoltori per le perdite di reddito direttamente derivanti dai danni subiti nei settori ammissibili e relativi alla produzione di colture. Nessun'altra perdita economica è ammissibile al sostegno previsto dal presente regolamento.
6. La Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti del sostegno finanziario di emergenza dell'Unione, il vantaggio economico di tale sostegno è integralmente trasferito agli agricoltori.
7. Le spese sostenute da Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia di cui al paragrafo 2 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili al sostegno finanziario di emergenza dell'Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro il 28 febbraio 2027.
8. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all', paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento è la data di entrata in vigore dello stesso.
9. Il sostegno finanziario di emergenza dell'Unione di cui al presente regolamento può essere cumulato con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
10. La Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione del paragrafo 3, fino a un massimo del 200 % degli importi stabiliti al paragrafo 2, sulla base degli stessi criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni. Le colture e i settori agricoli ammissibili al sostegno supplementare nazionale sono gli stessi ammissibili al sostegno finanziario di emergenza dell'Unione. La Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia versano il sostegno supplementare nazionale entro il 30 aprile 2027.
11. Al fine di evitare sovracompensazioni, nel concedere il sostegno finanziario a norma del presente regolamento, la Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia tengono conto degli aiuti concessi nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.
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