Art. 3

Norme tecniche per la trasmissione delle relazioni sulla qualità

Norme tecniche per la trasmissione delle relazioni sulla qualità Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relazioni sulla qualità richieste a norma del presente regolamento utilizzando le norma per lo scambio di metadati statistici specificate dalla Commissione (Eurostat). Essi inviano le relazioni sulla qualità attraverso il punto di accesso unico per le relazioni sulla qualità, consentendo alla Commissione (Eurostat) di reperirle per via elettronica.
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