Art. 3
Norme tecniche per la trasmissione delle relazioni sulla qualità
Norme tecniche per la trasmissione delle relazioni sulla qualità
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relazioni sulla qualità richieste a norma del presente regolamento utilizzando le norma per lo scambio di metadati statistici specificate dalla Commissione (Eurostat). Essi inviano le relazioni sulla qualità attraverso il punto di accesso unico per le relazioni sulla qualità, consentendo alla Commissione (Eurostat) di reperirle per via elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R1315#art-3