Art. 2
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014
1. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 è redatto e aggiornato conformemente al modello di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto e aggiornato conformemente al modello 1 di cui all’allegato I del presente regolamento.
In deroga al primo comma, le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l’emittente, hanno accesso in ogni momento a tutte le informazioni privilegiate possono essere registrate separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta e aggiornata conformemente al modello 2 di cui all’allegato I del presente regolamento. Qualora sia redatta e aggiornata la sezione degli accessi permanenti, le persone ivi elencate non sono riprese nella sezione dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo comma.
3. Gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014 sono conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni contenute in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione degli elenchi all’autorità competente.
4. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI conservano i dati personali relativi alle persone figuranti nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che essi redigono e aggiornano a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014 per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui una persona cessa di figurare nel loro elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
L’autorità competente che ha ricevuto un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate trasmesso a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 conserva i dati personali relativi alle persone figuranti in tale elenco per un arco di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, fatto salvo il riesame periodico della necessità di conservare tali dati.
Storico versioni
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