Art. 1
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014
1. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto e aggiornato conformemente al modello 1 di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno accesso in ogni momento a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicate separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta e aggiornata conformemente al modello 2 di cui all’allegato I del presente regolamento. Qualora sia redatta e aggiornata la sezione degli accessi permanenti, le persone ivi elencate non sono riprese nella sezione dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1.
3. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 è conservato in un formato elettronico che assicuri in ogni momento che:
a)
l’accesso all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia limitato a persone chiaramente identificate che necessitano di tale accesso in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano;
b)
le informazioni inserite siano accurate e aggiornate;
c)
le versioni precedenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano accessibili.
4. L’autorità competente specifica sul proprio sito web il mezzo elettronico attraverso il quale l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 deve essere trasmesso all’autorità competente. Tale mezzo elettronico assicura che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni contenute nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano preservate in ogni momento durante la trasmissione dell’elenco all’autorità competente.
5. Gli emittenti, i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le piattaforme d’asta, i commissari d’asta, i sorveglianti d’asta e le persone che agiscono a nome o per conto loro conservano i dati personali relativi a coloro che figurano nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che essi redigono e aggiornano a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui una persona cessa di figurare nel loro elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
L’autorità competente che ha ricevuto un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate trasmesso a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 596/2014 conserva i dati personali relativi alle persone figuranti in tale elenco per un arco di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, fatto salvo il riesame periodico della necessità di conservare tali dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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