Art. 2

Riesame dei motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati

Riesame dei motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati 1.   La Commissione riesamina se continuano a sussistere i motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati ogni cinque anni a decorrere dal 18 giugno 2026. Ai fini del riesame di cui al primo comma, le autorità competenti delle controparti finanziarie di cui all’ forniscono alla Commissione prove aggiornate dei motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati al più tardi sei mesi prima della data entro la quale la Commissione deve effettuare tale riesame. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, qualora ritengano che le condizioni di cui all’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 600/2014 non siano più soddisfatte, le autorità competenti delle controparti finanziarie di cui all’ ne informano la Commissione senza indebito ritardo. Ai fini del primo comma, le autorità competenti monitorano regolarmente la conformità delle controparti finanziarie di cui all’ del presente regolamento alle condizioni di cui all’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 600/2014. 3.   A seguito del riesame effettuato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o a seguito della notifica da parte di un’autorità competente a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o dopo essere altrimenti venuta a conoscenza che una controparte finanziaria di cui all’ non soddisfa più i motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, la Commissione può revocare la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati nei confronti di tale controparte finanziaria. 4.   Prima di revocare la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati a norma del paragrafo 3, la Commissione notifica all’autorità competente della controparte finanziaria interessata la propria intenzione di revocare la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati e le relative motivazioni. Entro sei settimane dalla data della notifica, l’autorità competente della controparte finanziaria interessata può presentare alla Commissione una dichiarazione motivata contenente tutte le informazioni pertinenti al fine di valutare i motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati.
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