Art. 1

Sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati a norma dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014

Sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati a norma dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014 1.   Ai fini dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, alla luce delle prove presentate nella sezione 1 dell’allegato del presente regolamento, l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati è sospeso nei confronti delle seguenti controparti finanziarie e del seguente mercato specifico: a) controparti finanziarie: i) BNP Paribas SA; ii) Crédit Agricole CIB; iii) Deutsche Bank AG; iv) Société Générale SA; b) mercato specifico: Regno Unito. 2.   Ai fini dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, alla luce delle prove presentate nella sezione 2 dell’allegato del presente regolamento, l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati è sospeso nei confronti della seguente controparte finanziaria e del seguente mercato specifico: a) controparte finanziaria: BNP Paribas SA; b) mercato specifico: Regno Unito.
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