Art. 1
Sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati a norma dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014
Sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati a norma dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014
1. Ai fini dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, alla luce delle prove presentate nella sezione 1 dell’allegato del presente regolamento, l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati è sospeso nei confronti delle seguenti controparti finanziarie e del seguente mercato specifico:
a)
controparti finanziarie:
i)
BNP Paribas SA;
ii)
Crédit Agricole CIB;
iii)
Deutsche Bank AG;
iv)
Société Générale SA;
b)
mercato specifico:
Regno Unito.
2. Ai fini dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, alla luce delle prove presentate nella sezione 2 dell’allegato del presente regolamento, l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati è sospeso nei confronti della seguente controparte finanziaria e del seguente mercato specifico:
a)
controparte finanziaria:
BNP Paribas SA;
b)
mercato specifico:
Regno Unito.
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