Art. 4

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 o alle disposizioni nazionali relative all’autorizzazione dei coadiuvanti è il più breve possibile e scade, per la vendita e la distribuzione, al più tardi 3 mesi dopo la data di modifica o di revoca delle autorizzazioni di cui agli . L’eventuale periodo di tolleranza per lo smaltimento, l’immagazzinamento e l’uso scade al più tardi 12 mesi dopo la data di modifica o di revoca delle autorizzazioni di cui agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1120#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo