Art. 3

Gli Stati membri non autorizzano l’immissione sul mercato o l’uso di coadiuvanti contenenti i coformulanti inclusi nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal presente regolamento. Gli Stati membri che hanno autorizzato coadiuvanti contenenti i coformulanti che il presente regolamento include nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 modificano o revocano tali autorizzazioni appena possibile e comunque entro il 16 giugno 2028.
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