Art. 3

1.   L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 2 092 445 EUR, ripartito come segue: a) per le perdite connesse al latte crudo non consegnato prodotto in aziende situate nelle zone regolamentate, un importo massimo di 65 888 EUR relativo a un massimo di 227 915 kg di latte; b) per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, un importo forfettario di 1,31 EUR al giorno per suino fino a un massimo di 76 673 capi; c) per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento dei suinetti a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, un importo forfettario di 0,80 EUR al giorno per suinetto fino a un massimo di 79 198 capi; d) per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento delle scrofe a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate: 3,36 EUR al giorno per scrofa, fino a un massimo di 1 025 capi, per il periodo compreso tra il 21 marzo 2025 e il 30 marzo 2025 e 4,18 EUR al giorno per scrofa, fino a un massimo di 1 593 capi, per il periodo compreso tra il 31 marzo 2025 e il 20 maggio 2025. 2.   Laddove il quantitativo di latte crudo o il numero di animali ammissibili alla compensazione ecceda il numero massimo di chilogrammi di latte crudo o di capi di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo del cofinanziamento dell’Unione di cui al paragrafo 1.
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