Art. 2
1. Le spese incorse dalla Slovacchia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo:
a)
per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate negli atti legislativi dell’Unione e della Slovacchia di cui all’allegato e relative al periodo di cui all’; e
b)
per le aziende di allevamento di bovini e suini che sono state sottoposte alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e che sono ubicate nelle zone indicate negli atti legislativi dell’Unione di cui all’allegato («zone regolamentate»); e
c)
se la Slovacchia ha versato una compensazione ai beneficiari al più tardi entro il 31 ottobre 2026; e
d)
se, per il periodo di cui alla lettera a), l’animale o il prodotto non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/690.
2. Nessuna delle spese sostenute dalla Slovacchia dopo il 31 ottobre 2026 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.
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