Art. 2

1.   Le spese incorse dalla Slovacchia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo: a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate negli atti legislativi dell’Unione e della Slovacchia di cui all’allegato e relative al periodo di cui all’; e b) per le aziende di allevamento di bovini e suini che sono state sottoposte alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e che sono ubicate nelle zone indicate negli atti legislativi dell’Unione di cui all’allegato («zone regolamentate»); e c) se la Slovacchia ha versato una compensazione ai beneficiari al più tardi entro il 31 ottobre 2026; e d) se, per il periodo di cui alla lettera a), l’animale o il prodotto non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/690. 2.   Nessuna delle spese sostenute dalla Slovacchia dopo il 31 ottobre 2026 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.
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