Art. 5
Misure transitorie relative alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050
Misure transitorie relative alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050
1. L’additivo per mangimi Bacillus velezensis CECT 5940, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione), prodotti ed etichettati prima del 28 novembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 28 maggio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione), prodotti ed etichettati prima del 28 maggio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 28 maggio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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