Art. 3
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050 è così modificato:
1)
nella colonna «Numero di identificazione dell’additivo», il numero di identificazione è sostituito da «4b1822»;
2)
nella colonna «Altre disposizioni», il punto 3 è sostituito da «Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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