Art. 7

Responsabilità dell'amministratore del punto di misurazione, o del soggetto delegato, nel cambio di fornitore

In vigore dal 14 apr 2026
Responsabilità dell'amministratore del punto di misurazione, o del soggetto delegato, nel cambio di fornitore 1.   L'amministratore del punto di misurazione, o il soggetto delegato cui sono affidate responsabilità inerenti al cambio di fornitore se così disposto dagli Stati membri, senza indebito ritardo: a) mette a disposizione del nuovo fornitore in modo non discriminatorio, su sua richiesta e con l'autorizzazione del cliente finale, le caratteristiche del punto o dei punti di contabilizzazione associati, attraverso un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea; b) tratta la richiesta convalidata di cambio di fornitore del cliente finale presentata dal nuovo fornitore; c) informa gli aventi diritto e i soggetti interessati di eventuali cambiamenti del fornitore e del responsabile del bilanciamento assegnati al punto o ai punti di contabilizzazione associati. 2.   Gli amministratori dei punti di misurazione, o i soggetti delegati se così disposto dagli Stati membri, consentono ai fornitori di accedere agli impianti di prova in modo che questi possano verificare la compatibilità dei loro sistemi con i sistemi degli amministratori dei punti di misurazione, o dei soggetti delegati se così disposto dagli Stati membri, per attuare le procedure di cui al presente regolamento. L'impianto di prova deve essere disponibile prima e durante l'attuazione delle procedure.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:855:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo