Art. 7
Responsabilità dell'amministratore del punto di misurazione, o del soggetto delegato, nel cambio di fornitore
In vigore dal 14 apr 2026
Responsabilità dell'amministratore del punto di misurazione, o del soggetto delegato, nel cambio di fornitore
1. L'amministratore del punto di misurazione, o il soggetto delegato cui sono affidate responsabilità inerenti al cambio di fornitore se così disposto dagli Stati membri, senza indebito ritardo:
a)
mette a disposizione del nuovo fornitore in modo non discriminatorio, su sua richiesta e con l'autorizzazione del cliente finale, le caratteristiche del punto o dei punti di contabilizzazione associati, attraverso un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea;
b)
tratta la richiesta convalidata di cambio di fornitore del cliente finale presentata dal nuovo fornitore;
c)
informa gli aventi diritto e i soggetti interessati di eventuali cambiamenti del fornitore e del responsabile del bilanciamento assegnati al punto o ai punti di contabilizzazione associati.
2. Gli amministratori dei punti di misurazione, o i soggetti delegati se così disposto dagli Stati membri, consentono ai fornitori di accedere agli impianti di prova in modo che questi possano verificare la compatibilità dei loro sistemi con i sistemi degli amministratori dei punti di misurazione, o dei soggetti delegati se così disposto dagli Stati membri, per attuare le procedure di cui al presente regolamento. L'impianto di prova deve essere disponibile prima e durante l'attuazione delle procedure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2026:855:oj#art-7