Art. 6
Responsabilità del fornitore precedente di energia elettrica
In vigore dal 14 apr 2026
Responsabilità del fornitore precedente di energia elettrica
Il fornitore precedente rilascia al cliente finale una fattura di conguaglio definitivo, conformemente all', paragrafo 12, della direttiva (UE) 2019/944 e, dopo avere cessato di rifornire il punto o i punti di contabilizzazione, riceve i dati di misurazione dall'amministratore dei dati misurati per garantire una fatturazione accurata.
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